Centro per l'educazione motoria-sportiva dei disabili
ART.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
ART.5 RISORSE ECONOMICHE-BILANCIO
ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.10 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
E’ costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art.36 e segg. del Codice civile,un’Associazione operante nei settori, sportivi, ricreativi, culturali, che assume la denominazione di “Associazione sportiva dilettantistica Centro Sport Terapia Judo Ravenna”, con sede legale a Ravenna, Via Cardano 13 nel Comune di Ra, C. F. 92008200393 e la sua durata è illimitata.
L’ Associazione sportiva dilettantistica è costituita nella forma di persona giuridica priva di personalità giuridica.
L’associazione si obbliga sin da ora a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI emanate.
Il mutamento della sede sociale non deve considerarsi modifica statutaria.
L’Associazione sportiva dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’associazione sportiva dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura che garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.
L’associazione sportiva dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’attività sportiva oltre che l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative sportive . Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente della vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. La finalità primaria è la promozione e la realizzazione di attività rivolte ai disabili.
A tal fine l’ Associazione sportiva dilettantistica potrà:
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
L’associazione si impegna altresì ad esercitare, con lealtà, la sua attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare sociale e culturale dello sport.
L’ Associazione sportiva dilettantistica non ha fini politico partitici, religiosi o razziali.
Il numero dei soci è illimitato e all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
E’ esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione sportiva dilettantistica.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che non è né trasmissibile né rivalutabile.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ Associazione sportiva dilettantistica e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte dall’associato minorenne.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nell’elenco dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all’Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio direttivo utile.
I soci possono essere sospesi.
Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto . Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per la svolgimento delle proprie attività da:
Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.
La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di marzo il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei soci.
Sono Organi dell’Associazione:
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell’elettorato attivo e passivo.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo almeno una volta l’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, e adempie a questi compiti:
Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede del Associazione sportiva dilettantistica almeno 20 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne nei casi di modifica dell’atto costitutivo, o dello statuto, o di scioglimento dell’Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno il 75% degli soci.
L’assemblea,sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dalla stessa assemblea.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.
In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
Per l’elezione del consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto la stressa assemblea e dal verbalizzante.
L’elezione libera dagli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art.2532) e sulla sovranità dell’assemblea dei soci associati o partecipanti.
Per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante.
Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i soci.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio, decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti.
Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni esecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio direttivo deve:
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
In caso di scioglimento,cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto, dopo la liquidazione, a fini sportivi salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è determinata dall’assemblea.
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale, regionale e provinciale del C.I.P. e in ogni caso si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di associazionismo.